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di  Marco  Boero in Como
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IL PATTO QUOTA LITE

Il patto di quota lite (PQL) è stato introdotto anche nell’ordinamento italiano nell’anno 2006, e consiste nella possibilità di pattuire con il proprio legale un compenso, in misura percentuale, da calcolarsi su quanto effettivamente percepito dal cliente.

Il PQL oggi introdotto in Italia viene istintivamente paragonato a quello oggetto di numerosi film e romanzi di successo, ambientati negli USA.
Tuttavia sussistono alcune rilevanti differenze, che non possono essere trascurate, tra i sistemi di CIVIL LAW (derivati dal Diritto Romano: ad es.Italia, Francia, Spagna, ecc…) e quelli di COMMON LAW (Inghilterra, USA, ecc..).

Certo è che il PQL rappresenta una novità assoluta nel panorama italiano, che sta rivoluzionando l’assetto tradizionale del sistema legale, e di fatto consentirà di ricorrere ai servizi legali con maggiore tranquillità per il Cliente: l’avvocato, infatti, verrà ricompensato sulla base del risultato utile effettivo conseguito dal cliente e solo se questo risultato utile si verifichi.

Mi preme ricordare che in ogni caso, sia che la causa abbia esito negativo oppure positivo, il Cliente dovrà anticipare all’avvocato solamente l’importo corrispondente alle spese vive documentalmente sostenute (bolli, iscrizione della causa a ruolo, spese di notifiche e copie, ecc..).

Como, 10  dicembre 2008

Mail to: marcoboero2@gmail.com
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LA  CLASS ACTION IN ITALIA

Si è parlato molto in questi ultimi anni dell’introduzione della CLASS ACTION in Italia.

Googleggiando un po’… si trovano molte notizie tendenziose e fuorvianti, che potrebbero far credere che la suddetta procedura sia già attivabile nel nostro Paese.
Suppongo che molti consumatori/cittadini siano convinti di ciò.

Purtroppo così non è, e non vi è neppure alcuna certezza sulla tempistica (nè sull’effettiva volontà governativa) per la sua attuazione.

L’azione collettiva risarcitoria per i consumatori sarebbe dovuta diventare operativa dal primo gennaio 2009, almeno secondo quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2008 (art. 2, comma 445, Legge Finanziaria 2008: http://www.altalex.com/index.php?idnot=38460 ).

Tuttavia, proprio in questi giorni, si parla di prorogare il termine a giugno 2009 (http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/economia/200812articoli/39332girata.asp ), in concomitanza con le prevedibili reazioni indignate delle varie Associazioni di Consumatori.

Volendo riportare una brevissima cronistoria dell’istituto, si può ricordare che proprio in virtù degli eventi “mass-mediatici” italiani di poco più di 5 anni fa (Cirio e Parmalat), l'ultimo governo Prodi aveva inteso introdurre la Class Action con effetto retroattivo, proprio per permettere ai risparmiatori danneggiati da Cirio e Parmalat di utilizzare lo strumento.
La Class Action, nelle precedenti intenzioni, doveva entrare in vigore a partire dal giugno 2008.
Successivamente alla caduta del Governo di Centro-Sinistra, il Berlusconi IV decise di prorogare l'entrata in vigore al gennaio 2009, al dichiarato fine di modificare il precedente progetto, con la promessa di estendere la class action anche contro la pubblica amministrazione.

Di fatto, tale estensione non è mai avvenuta (ma è stato depennato il predetto effetto retroattivo) e l’entrata in vigore verrà ancora rinviata.

Quel che mi interessa evidenziare in questo spazio, a prescindere da ogni tipo di valutazione politica - in cui non è mio solito addentrarmi - è la mia visione critica in merito alla natura ed all’utilità pratica dell’istituto in questione.

Per fare ciò occorre evidenziare le importanti differenze che intercorrono tra la CLASS ACTION anglo-americana e quella che si vuole introdurre nel Bel Paese.

CLASS ACTION IN USA:

È bene ricordare che l’Azione Collettiva nasce negli Stati Uniti e consiste in un'azione legale condotta da uno o più soggetti che, MEMBRI DI UNA CLASSE, chiedono che la soluzione di una questione comune, di fatto o di diritto, avvenga con EFFETTI ULTRA PARTES per tutti i componenti presenti e futuri della suddetta classe.
Gli altri soggetti della medesima POSSONO CHIEDERE DI NON AVVANTAGGIARSI dell'azione altrui (esperendone una propria) esercitando il c.d. opt-out right, oppure possono semplicemente RIMANERE INERTI,  AVVANTAGGIANDOSI IN TAL MODO DELL'ATTIVITÀ PROCESSUALE ALTRUI, che avviene sulla base del modello rappresentativo.
In pratica, nel sistema di COMMON LAW anglo-americano, l'azione rappresentativa è, di fatto, il modo migliore con cui i semplici cittadini possano essere tutelati e risarciti dai torti delle grandi aziende e delle multinazionali, in quanto la relativa sentenza favorevole avrà poi effetto o potrà essere fatta valere da tutti i soggetti che si trovino nell'identica situazione dell'attore.

CLASS ACTION IN ITALIA :

Nell’azione giudiziaria introdotta dalla Legge Finanziaria 2008 non si replicano significativi aspetti delle Class Actions americane: in primo luogo – ma non è questo l’aspetto che qui porrò in risalto – in Italia non esiste la possibilità di ottenere i c.d. danni punitivi (punitive damages), che consisterebbero in una vera e propria conseguenza sanzionatoria contro l’azienda convenuta, a favore delle tasche dei cittadini/consumatori/attori in giudizio.

Ma la differenza più ragguardevole è la seguente: la Class Action nostrana prevede un meccanismo del tutto speculare e contrario a quello sopra descritto, in quanto non è una vera AZIONE DI CLASSE, ma le sue conseguenze, favorevoli o sfavorevoli che siano, SONO RICONDUCIBILI UNICAMENTE IN CAPO A CHI ADERISCE PREVENTIVAMENTE ALL’AZIONE, E GIAMMAI IN CAPO A TUTTI I MEMBRI DELLA CLASSE.

I consumatori o utenti, che intendono avvalersi della tutela prevista dall’art. 140-bis Codice del Consumo, devono comunicare per iscritto, al proponente, la propria adesione all'azione collettiva.

L’art. 140-bis, comma V, CdC prevede infatti espressamente che “Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti CHE HANNO ADERITO ALL'AZIONE COLLETTIVA O CHE SONO INTERVENUTI NEL GIUDIZIO.”

In pratica, chi aderisce all’azione, si gioverà delle sue conseguenze positive; ma chi non aderisce, non potrà farlo (dovrà quindi ricominciare tutto da capo “in solitaria”?
Dovrà proporre una nuova class action con altri consumatori? Magari sul medesimo tema appena deciso?).


Negli USA invece, anche chi non aderisce può giovarsi delle conseguenze di una sentenza favorevole. A meno che non dichiari espressamente di non volerlo fare (esercitando, come già detto, il c.d. opt-out right).

La differenza non è da poco, è a dir poco abissale.

Mi domando allora quanto potrà effettivamente risultare utile una siffatta normativa, anche considerato che l’odierno codice di procedura civile PREVEDE GIÀ LA POSSIBILE PLURALITÀ DI ATTORI IN GIUDIZIO (art. 103 codice procedura civile: http://www.leggeonline.info/proceduracivile/art103.php ).

SI VUOLE PROPORRE UN’AZIONE DI MASSA OGGI ?
Lo si può già fare: si prende un Avvocato, si raccolgono le adesioni, si agisce ai sensi dell’art. 103 c.p.c.
La spesa giudiziaria pro-capite sarà quanto più bassa, quanto più saranno gli attori/promotori in giudizio.


Sono davvero così necessarie le CLASS ACTIONS, così come largamente volute da varie fazioni?
O serviranno solamente ad ingrassare le fila dei cittadini che dovranno versare i 50 euro annuali all’Associazione di Consumatori di turno?
E’ possibile che una singola Associazione riesca a gestire, a livello nazionale, una sola Azione Giudiziaria di Massa, avendo riguardo e rispetto per i singoli diritti ed interessi di ciascuno dei consociati?

Innumerevoli spunti critici possono essere discussi.
È bene accetto chiunque voglia inviare un commento, postare un’osservazione, porre una domanda.

A presto.

Como, 2 gennaio 2009

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Avv. MARCO BOERO*  -  Como - Via Borsieri 26
tel (+39) 349 8732090  -  fax (+39) 031 2281211

*Advocat, collegiato presso l`Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ed iscritto all`Albo degli Avvocati di Milano

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