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IL PATTO QUOTA LITE
Il
patto di quota lite (PQL) è stato introdotto anche
nell’ordinamento
italiano nell’anno 2006, e consiste nella
possibilità di pattuire con
il proprio legale un compenso, in misura percentuale, da calcolarsi su
quanto effettivamente percepito dal cliente.
Il PQL oggi
introdotto in Italia viene istintivamente paragonato a quello oggetto
di numerosi film e romanzi di successo, ambientati negli USA.
Tuttavia
sussistono alcune rilevanti differenze, che non possono essere
trascurate, tra i sistemi di CIVIL LAW (derivati dal Diritto Romano: ad
es.Italia, Francia, Spagna, ecc…) e quelli di COMMON LAW
(Inghilterra,
USA, ecc..).
Certo è che il PQL rappresenta una
novità assoluta nel panorama italiano, che sta
rivoluzionando l’assetto
tradizionale del sistema legale, e di fatto consentirà di
ricorrere ai
servizi legali con maggiore tranquillità per il Cliente:
l’avvocato,
infatti, verrà ricompensato sulla base del risultato utile
effettivo
conseguito dal cliente e solo se questo risultato utile si verifichi.
Mi
preme ricordare che in ogni caso, sia che la causa abbia esito negativo
oppure positivo, il Cliente dovrà anticipare
all’avvocato solamente
l’importo corrispondente alle spese vive documentalmente
sostenute
(bolli, iscrizione della causa a ruolo, spese di notifiche e copie,
ecc..).
Como, 10 dicembre 2008
Mail to: marcoboero2@gmail.com
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LA
CLASS ACTION IN ITALIA
Si è
parlato molto in questi ultimi anni dell’introduzione della
CLASS ACTION in Italia.
Googleggiando
un po’… si trovano molte notizie tendenziose e
fuorvianti, che
potrebbero far credere che la suddetta procedura sia già
attivabile nel
nostro Paese.
Suppongo che molti consumatori/cittadini siano convinti di
ciò.
Purtroppo
così non è, e non vi è neppure alcuna
certezza sulla tempistica (nè
sull’effettiva volontà governativa) per la sua
attuazione.
L’azione
collettiva risarcitoria per i consumatori sarebbe dovuta diventare
operativa dal primo gennaio 2009, almeno secondo quanto previsto dalla
Legge Finanziaria 2008 (art. 2, comma 445, Legge Finanziaria 2008: http://www.altalex.com/index.php?idnot=38460
).
Tuttavia, proprio in questi giorni, si parla di prorogare il termine a
giugno 2009 (http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/economia/200812articoli/39332girata.asp ), in
concomitanza con le prevedibili reazioni indignate delle varie
Associazioni di Consumatori.
Volendo
riportare una brevissima cronistoria dell’istituto, si
può ricordare
che proprio in virtù degli eventi
“mass-mediatici” italiani di poco più
di 5 anni fa (Cirio e Parmalat), l'ultimo governo Prodi aveva inteso
introdurre la Class Action con effetto retroattivo, proprio per
permettere ai risparmiatori danneggiati da Cirio e Parmalat di
utilizzare lo strumento.
La Class Action, nelle precedenti intenzioni, doveva entrare in vigore
a partire dal giugno 2008.
Successivamente
alla caduta del Governo di Centro-Sinistra, il Berlusconi IV decise di
prorogare l'entrata in vigore al gennaio 2009, al dichiarato fine di
modificare il precedente progetto, con la promessa di estendere la
class action anche contro la pubblica amministrazione.
Di fatto,
tale estensione non è mai avvenuta (ma è stato
depennato il predetto
effetto retroattivo) e l’entrata in vigore verrà
ancora rinviata.
Quel
che mi interessa evidenziare in questo spazio, a prescindere da ogni
tipo di valutazione politica - in cui non è mio solito
addentrarmi - è
la mia visione critica in merito alla natura ed
all’utilità pratica
dell’istituto in questione.
Per fare ciò occorre evidenziare le
importanti differenze che intercorrono tra la CLASS ACTION
anglo-americana e quella che si vuole introdurre nel Bel Paese.
CLASS ACTION IN USA:
È
bene ricordare che l’Azione Collettiva nasce negli Stati
Uniti e
consiste in un'azione legale condotta da uno o più soggetti
che, MEMBRI
DI UNA CLASSE, chiedono che la soluzione di una questione comune, di
fatto o di diritto, avvenga con EFFETTI ULTRA PARTES per tutti i
componenti presenti e futuri della suddetta classe.
Gli altri
soggetti della medesima POSSONO CHIEDERE DI NON AVVANTAGGIARSI
dell'azione altrui (esperendone una propria) esercitando il c.d.
opt-out right, oppure possono semplicemente RIMANERE INERTI,
AVVANTAGGIANDOSI IN TAL MODO DELL'ATTIVITÀ
PROCESSUALE
ALTRUI, che
avviene sulla base del modello rappresentativo.
In pratica, nel
sistema di COMMON LAW anglo-americano, l'azione rappresentativa
è, di
fatto, il modo migliore con cui i semplici cittadini possano essere
tutelati e risarciti dai torti delle grandi aziende e delle
multinazionali, in quanto la relativa sentenza favorevole
avrà poi
effetto o potrà essere fatta valere da tutti i soggetti che
si trovino
nell'identica situazione dell'attore.
CLASS ACTION IN ITALIA :
Nell’azione
giudiziaria introdotta dalla Legge Finanziaria 2008 non si replicano
significativi aspetti delle Class Actions americane: in primo luogo
–
ma non è questo l’aspetto che qui porrò
in risalto – in Italia non
esiste la possibilità di ottenere i c.d. danni punitivi
(punitive
damages), che consisterebbero in una vera e propria conseguenza
sanzionatoria contro l’azienda convenuta, a favore delle
tasche dei
cittadini/consumatori/attori in giudizio.
Ma
la differenza più ragguardevole è la seguente: la
Class Action nostrana
prevede un meccanismo del tutto speculare e contrario a quello sopra
descritto, in quanto non è una vera AZIONE DI CLASSE, ma le
sue
conseguenze, favorevoli o sfavorevoli che siano, SONO RICONDUCIBILI
UNICAMENTE IN CAPO A CHI ADERISCE PREVENTIVAMENTE ALL’AZIONE,
E GIAMMAI
IN CAPO A TUTTI I MEMBRI DELLA CLASSE.
I consumatori
o utenti,
che intendono avvalersi della tutela prevista dall’art.
140-bis Codice
del Consumo, devono comunicare per iscritto, al proponente, la propria
adesione all'azione collettiva.
L’art.
140-bis, comma V, CdC
prevede infatti espressamente che “Se accoglie la domanda, il
giudice
determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da
corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti CHE HANNO
ADERITO ALL'AZIONE COLLETTIVA O CHE SONO INTERVENUTI NEL
GIUDIZIO.”
In
pratica, chi aderisce all’azione, si gioverà delle
sue conseguenze
positive; ma chi non aderisce, non potrà farlo
(dovrà quindi
ricominciare tutto da capo “in solitaria”?
Dovrà proporre una nuova
class action con altri consumatori? Magari sul medesimo tema appena
deciso?).
Negli USA
invece, anche chi non aderisce può giovarsi
delle conseguenze di una sentenza favorevole. A meno che non dichiari
espressamente di non volerlo fare (esercitando, come già
detto, il c.d.
opt-out right).
La differenza
non è da poco, è a dir poco abissale.
Mi
domando allora quanto potrà effettivamente risultare utile
una siffatta
normativa, anche considerato che l’odierno codice di
procedura civile
PREVEDE GIÀ LA POSSIBILE PLURALITÀ DI
ATTORI IN GIUDIZIO (art.
103 codice procedura civile: http://www.leggeonline.info/proceduracivile/art103.php ).
SI VUOLE
PROPORRE UN’AZIONE DI MASSA OGGI ?
Lo
si può già fare: si prende un Avvocato, si
raccolgono le adesioni, si
agisce ai sensi dell’art. 103 c.p.c.
La spesa giudiziaria pro-capite
sarà quanto più bassa, quanto più
saranno gli attori/promotori in
giudizio.
Sono davvero
così necessarie le CLASS ACTIONS, così come
largamente volute da varie fazioni?
O
serviranno solamente ad ingrassare le fila dei cittadini che dovranno
versare i 50 euro annuali all’Associazione di Consumatori di
turno?
E’
possibile che una singola Associazione riesca a gestire, a livello
nazionale, una sola Azione Giudiziaria di Massa, avendo riguardo e
rispetto per i singoli diritti ed interessi di ciascuno dei consociati?
Innumerevoli
spunti critici possono essere discussi.
È
bene accetto chiunque voglia inviare un commento, postare
un’osservazione, porre una domanda.
A presto.
Como, 2 gennaio 2009
Mail
to: marcoboero2@gmail.com
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